Normative Edilizie e Documenti Utili.
Gli adempimenti per le opere in edilizia libera
A seconda della tipologia di intervento, potrebbe essere necessaria la predisposizione e la presentazione preventiva della comunicazione di avvio lavori.
Con questa documentazione, il proprietario dell’immobile coinvolto nelle opere informa l’ufficio tecnico del Comune in cui si trova l’edificio, fornendo tutte le informazioni relative ai lavori da realizzare.
Indipendentemente dalla richiesta del Comune riguardo alla presentazione della comunicazione di inizio lavori, è fondamentale tenere a mente che tutti gli interventi edilizi devono sempre rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e la normativa vigente che regola questo settore.
Gli aspetti chiave che devono essere garantiti durante e dopo l’esecuzione di tali opere includono:
- norme antisismiche
- norme di sicurezza negli ambienti di lavoro
- norme antincendio
- norme igienico-sanitarie
- rispetto dei parametri stabiliti per l’efficientamento energetico degli edifici
- norme di protezione contro il rischio idrogeologico
- osservanza di eventuali vincoli del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di limitazioni di carattere architettonico o storico.
Quali sono gli interventi che rientrano nell’edilizia libera?
Questi interventi appartengono alla categoria della manutenzione ordinaria, ovvero comprendono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie per il corretto funzionamento degli impianti tecnologici esistenti.
Gli impianti tecnologici includono quelli di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, aerazione, elettrico, canna fumaria e camino.
Di seguito, le categorie in cui sono suddivise le opere in edilizia libera per il 2024:
- Manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi menzionati nella pagina edilizia libera.
- Installazione di pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
- Eliminazione delle barriere architettoniche che non richiedono la costruzione di ascensori esterni o altre strutture che alterino la sagoma dell’edificio.
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, a condizione che vengano realizzate in aree al di fuori del centro urbano.
- Serre mobili stagionali, prive di strutture murarie, destinate all’attività agricola.
- Opere destinate a soddisfare esigenze temporanee, che devono essere rimosse entro un massimo di 90 giorni e comunicato preventivamente all’amministrazione comunale.
- Installazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici a beneficio degli edifici, rispettando eventuali vincoli architettonici o storici.
Gli interventi edilizi soggetti a CILA
Tra gli interventi soggetti a CILA vi sono essenzialmente quelli ricadenti nella manutenzione straordinaria cosiddetta leggera e nel restauro e risanamento conservativo, che non intacchino parti strutturali dell’edificio.
In via esemplificativa abbiamo:
- nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti;
- riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti;
- creazione di contro soffittature in cartongesso (in quanto abbassano la quota);
- apertura, la chiusura o lo spostamento di porte ed infissi;
- rifacimento di impianto fognario privato;
- realizzazione piscina esterna;
- installazione e posa in opera di canna fumaria;
- frazionamento (divisione di una unità immobiliare in due o più) o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico (aumento di infrastrutture e opere collettive quali acque(dotti, reti Enel, gas), purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso;
- rifacimento o nuova costruzione di tramezzi interni, ivi compresa l’apertura di vani in tramezzi esistenti;
- modifica, sostituzione o nuova realizzazione di collegamenti verticali esistenti, quali scale, rampe, montacarichi, ascensori, ecc., all’interno di una singola unità immobiliare;
- rinnovo, sostituzione o nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l’energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.), all’interno della singola unità immobiliare;
- altre opere relative a parti interne delle unità immobiliari, in qualunque materiale realizzate, che eccedano i limiti sopra indicati per le opere di manutenzione ordinaria, ma restano nella c.d. manutenzione straordinaria leggera, perché non incidono su parti strutturali dell’edificio.